DIVORZIO

SEPARAZIONI / ASSEGNI DI MANTENIMENTO / FIGLI MINORI O ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

Chi decide di separarsi dal coniuge è tenuto a depositare un ricorso congiunto, che presuppone l’accordo dei separandi in merito alle condizioni complessive delle separazione ovvero un ricorso giudiziale, su iniziativa di una parte.

Il D.L. n. 132/2014 convertito in L. 162/2014 ha tuttavia introdotto una nuova modalità per giungere al medesimo risultato: la
Negoziazione Assistita. Tale procedura consente una significativa abbreviazione dei tempi necessari per giungere ad una pronuncia di separazione, poiché non è più necessario adire un Tribunale, bastando la presenza di un legale per parte assistita. Sarà poi il Pubblico Ministero a valutare che l’accordo concluso non violi norme imperative e/o i diritti di eventuali figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
Con la riforma intervenuta, in caso di separazione consensuale o di negoziazione assistita, si dovranno attendere solamente
sei mesi per procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), mentre in caso di separazione giudiziale si tratterà di aspettare un anno.

Con la separazione i coniugi, che restano ancora tali, continuano a conservare i reciproci diritti e doveri connaturati al matrimonio, compresi quelli della reciproca assistenza morale e materiale, salvo l’autorizzazione a vivere separati. Ad esempio, il coniuge seprarato, in materia ereditaria, gode degli stessi diritti del coniuge non separato, salvo che sia stato pronunciato l’addebito della separazione.
Nella sentenza o nell’atto di negoziazione assistita potrà essere stabilito, a favore del coniuge più debole economicamente, un
assegno di mantenimento, ovvero un assegno divorzile in caso di divorzio. Circa la quantificazione dello stesso, tradizionalmente commisurata al mantenimento dello stesso tenore di vita in corso di matrimonio, si ravvisa una significativa serie di sentenze della Cassazione, che hanno posto in dubbio questo criterio anche per la separazione personale (Cass. n. 16190/2017). Se per quanto concerne la separazione, che avrebbe natura (teoricamente) provvisoria sino alla pronuncia di divorzio, resta ancora valido il suddetto parametro, il discorso cambia per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il recente ma consolidato orientamento giurisprudenziale, si veda la nota Cass. n. 11504/2017, afferma la necessità meramente “assistenziale” dell’
assegno divorzile, svincolata dal precedente tenore di vita che porterebbe ad una sorta di “ultrattività del vincolo matrimoniale”, tenendo conto di parametri quali la capacità di lavorare o di procurarsi un lavoro, valutando altresì la complessiva situazione economica del coniuge beneficiario, in particolare la presenza dei mezzi necessari per il sostentamento e la garanzia dell’indipendenza economica.
Alla luce delle recenti evoluzioni, è quindi opportuno, con l’aiuto di un professionista, provvedere ad
un’equa quantificazione dell’importo, tenendo conto delle rispettive esigenze, eventualmente con l’ausilio di software informatici in caso di significative discrepanze tra il chiesto e l’offerto.

Per quanto concerne l’
assegno di mantenimento per i figli, il criterio è quello dell’autosufficienza economica, non quello della raggiunta maggiore età. In caso di figli minori, la regola è l’affidamento congiunto, ovvero la paritaria responsabilità genitoriale, con la partecipazione egualmente attiva nell’educazione e nelle decisioni rilevanti per la vita del figlio; è poi opportuno stabilire un’equilibrata gestione del tempo tra il padre e la madre, visto il prevalente collocamento presso uno dei due genitori. Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli può comportare anche la penale responsabilità del genitore obbligato, che abbia fatto così mancare i mezzi di sussistenza, ai sensi dell’art. 570 c.p., salva la possibilità di recupero degli arretrati non versati.

In caso di
assenza di matrimonio e presenza di figli, per i quali sia necessario stabilire le condizioni patrimoniali e non patrimoniali circa il loro collocamento e mantenimento, sarà possibile ususìfruire dei mezzi che la legge pone a disposzione, segantamente del ricorso al Tribunale ai sensi degli art. 337 bis e ss. c.c., anche quando è opportuno nell’interesse del minore, procedere all’affidamento esclusivo ad uno dei genitori, a ragione di specifiche ed intrinseche circostanze (art. 337 quater c.c.).
Per tutte queste procedure, presenti i requisiti di legge, sarà possibile accedere al
gratuito patrocinio a spese dello Stato.