RECUPERO DEI CREDITI ED ESECUZIONI
Attività portante dello studio è il recupero dei crediti a favore di persone fisiche e imprese, che si effettua sia tramite le vie stragiudiziali che, se necessario, attraverso la proposizione di citazioni in giudizio o ricorsi per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale o il Giudice di Pace.
E’ opportuno, prima di intraprendere azioni verso un debitore incapiente, ottenere quante più informazioni possibili circa la potenziale solvibilità della controparte, eventualmente anche con i mezzi messi a disposizione dallo studio per i propri assistiti tramite ricerche ad hoc tramite organi privati e pubblici, di modo da evitare la perdita di ulteriore liquidità in una procedura infruttuosa. Lo Studio Legale garantisce professionalità e quanto più rapida possibile esecuzione di tutte le opportune attività, nella prospettiva di un servizio di cui l’assistito possa dirsi soddisfatto.
Si presta altresì assistenza a soggetti debitori che abbiano ricevuto atti giudiziali o messe in mora stragiudiziali per una verifica della fondatezza e legittimità delle pretese avanzate dalla controparte o, eventualmente, della instaurazione di contatti per la trattazione della posizione debitoria.
Parimenti fondamentale, oltre alla fase recuperatoria, è la fase esecutiva, laddove il creditore in possesso di un valido titolo può finalmente procedere al recupero materiale del dovuto tramite azioni esecutive che consentano il soddisfacimento del credito, dopo la notificazione dell’atto di precetto, per esempio a mezzo del pignoramento presso terzi (banche, enti pubblici o datori di lavoro nei casi più frequenti) dell’emolumento, della pensione o dei conti del debitore nella misura prevista dalla legge.
La legge di riforma 132/15 ha introdotto nuovi limiti al pignoramento dello stipendio e della pensione: lo stipendio o la pensione già presenti sul conto prima della notifica dell’atto di pignoramento possono essere pignorati solo oltre la misura del triplo dell’assegno sociale (attualmente € 1.344), mentre il residuo è pignorabile nei limiti del quinto; per le pensioni accreditate sul conto contestualmente o dopo la notifica dell’atto, l’importo non pignorabile è pari a quello calcolato prendendo a riferimento l’importo dell’assegno sociale aumentato della metà (attualmente € 672), mentre l’eventuale residuo è pignorabile sempre nella misura del quinto. Lo stipendio invece non gode di una quota di impignorabilità e potrà sempre essere attacatto nella misura del quinto, a prescindere dall’importo. I limiti al pignoramento sui conti correnti restano validi solo se su quel conto affluiscono esclusivamente somme derivanti dai suddetti titoli, in caso contrario essi non sono più operanti.
I limiti al pignoramento seguono una disciplina particolare in caso di concorrenza tra pignoramento e cessione volontaria del quinto. Se, a pignoramento in corso, segue una cessione volontaria, la retribuzione cedibile sarà pari alla differenza tra i 2/5 dello stipendio netto e la quota pignorata, sempre nel limite del quinto. Se, invece, a cessione del quinto già in corso segue un pignoramento, la quota pignorabile sarà pari e non oltre la differenza tra 1/2 dello stipendio e la quota ceduta.