Diritto di famiglia

La separazione potrà avvenire sia a mezzo di ricorso congiunto o giudiziale in Tribunale ovvero a mezzo di Negoziazione Assistita.
In caso di separazione consensuale o di negoziazione assistita, si dovranno attendere sei mesi per il divorzio, mentre in caso di separazione giudiziale il termine è di un anno.

Importante aspetto sarà anche la quantificazione dell’assegno di mantenimento da versarsi in favore del coniuge beneficiario o di minori, ovvero dell’assegno divorzile.

Alla luce delle evoluzioni giurisprudenziali, in assenza di parametri fissi di quantificazione, è quindi opportuno, con l’aiuto di un professionista, provvedere ad un’equa quantificazione dell’importo, tenendo conto delle rispettive esigenze, e delle discrepanze tra il chiesto e l’offerto.

In caso di assenza di matrimonio e presenza di figli, per i quali sia necessario stabilire le condizioni circa il loro collocamento e mantenimento, sarà possibile proporre ricorso al Tribunale e – quando è opportuno nell’interesse del minore – procedere all’affidamento esclusivo ad uno dei genitori.

Per tutte queste procedure, presenti i requisiti di legge, sarà possibile accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato.